Tassa Rifiuti Solidi Urbani (Tarsu)

Tassa Rifiuti Solidi Urbani (Tarsu)

Ultima modifica 17 giugno 2024

Argomenti :
Gestione rifiuti
Presupposto e commisurazione della tassa

La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito ed attivato. La tassa viene corrisposta in base a tariffe per mq. differenziate per destinazione d'uso dei locali e delle aree.


Decorrenza della tassa

La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali ed aree.


Denuncia iniziale

I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.

 
Denuncia di cessazione

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente all'Ufficio delle Entrate Comunali mediante apposita denuncia.
La cessazione medesima, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa. Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Troia (si pensi ad es. alle variazioni di residenza), le relative variazioni avranno effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata.
Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal versamento. Entro lo stesso termine deve essere richiesto lo sgravio a decorrere dalla consegna dell'avviso bonario di pagamento o dalla notifica del provvedimento di intimazione/ingiunzione fiscale.


Modalità di presentazione delle denunce

Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune di Troia - Ufficio delle Entrate Comunali - servizio TARSU - presso l'Ufficio Protocollo.

Determinazione della superficie tassabile

Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore.
Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi. Sono prese in considerazione le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base alla stessa tariffa.

Determinazione tariffe anno 2008

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Gli importi, espressi in Euro, si riferiscono al costo della tassa per metro quadro.


Pagamento della tassa

Dal 2007 la riscossione della TARSU è effettuata direttamente dal Comune di Troia - Ufficio delle Entrate Comunali - Sportello - (orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì)
La TARSU può essere pagata a saldo utilizzando il bollettino con la scritta "soluzione unica" oppure a rate mediante i restanti due bollettini allegati al documento ricevuto dal contribuente.
Il Comune ha predisposto alcuni canali di pagamento innovativi che consentono al contribuente di scegliere il luogo di pagamento più comodo.

  1. Direttamente allo sportello comunale (sito al I° piano del Municipio) con  pagamento in contanti, a mezzo banca e/o carta di credito;
  2. Presso gli uffici postali di tutta Italia utilizzando il bollettino di c.c. postale, già prestampato;
  3. Presso la Tesoreria comunale - Banca CA.RI.ME. - Filiale di Troia indicando la precisa causale (tale modalità comporta un addebito di € 1,81 a titolo di imposta di bollo);
  4. Tramite bonifico bancario, anche a mezzo internet, sul C/C di Tesoreria Comunale - Banca CA.RI.ME.- Filiale 6213 - IT 80W0306778690000000010333, indicando la precisa causale.

Per ogni informazione inerente il pagamento ci si può rivolgere all'Ufficio delle Entrate Comunali al numero telefonico 0881/978404 a disposizione del contribuente dalle ore 8.30 alle 13.30 dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 16.30 alle ore 18.30 Martedì e Giovedì.


Riduzione

La riduzione tariffaria è concessa per :

  • unico occupante. La condizione deve risultare dagli atti anagrafici;
  • abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o discontinuo o pertanto non ceduta in locazione o comodato;
  • utente che risieda o abbia la dimora per più di sei mesi l'anno in località fuori del territorio nazionale.

Qualora le condizioni di cui sopra sopravvengono in un momento successivo a quello di presentazione della denuncia sarà onere dell'interessato fare richiesta di riduzione tariffaria. In tal caso il modello da utilizzare è disponibile presso il Servizio delle Entrate Comunali. La riduzione/agevolazione decorre dall'anno successivo alla data di presentazione dell'istanza.
Il venir meno delle condizioni che determinano l'applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio successivo. In mancanza il Comune provvede, tramite l'emissione dell'avviso di accertamento di rettifica, al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione della sanzione per omessa denuncia di variazione.


Esclusioni

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formino, di regola rifiuti speciali e pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprio spese i produttori in base alle normative vigenti.


Locali ed aree non assoggettabili a tassa

Non sono assoggettabili a tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.


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