Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

Tutto sull'Imposta Comunale sugli Immobili.

Ultima modifica 17 giugno 2024

Argomenti :
Imposte

Guida all'I.C.I.


Chi deve Pagare l'I.C.I. 

L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:

  • dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
  • dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • dai concessionari di aree demaniali.

 

La Dichiarazione

In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell'immobile, nonché per far valere eventuali agevolazioni o riduzioni, o nel caso di variazione nella denominazione del soggetto passivo, gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La dichiarazione deve essere presentata l'anno successivo a quello in cui la variazione è avvenuta (es.: immobile venduto nel 2006, la variazione verrà presentata nel 2007) e nel periodo che va dal 1 giugno al 31 luglio e consegnata direttamente all'Ufficio ICI del Comune o spedita tramite raccomandata A.R.
La Dichiarazione, redatta sugli appositi modelli ministeriali in distribuzione presso l'ufficio, deve essere presentata sia dal proprietario (o dai comproprietari) degli immobili che avrà (avranno) cura di sottoscriverla, pena la non validità della dichiarazione stessa, che da colui che ha cessato la soggettività passiva.
La mancata presentazione della dichiarazione di variazione ICI comporta l'irrogazione di una sanzione pari al 200% dell'imposta da versare.

 

Calcolo della base imponibile

Per i fabbricati inscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata:

  1. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
  2. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
  3. per 34 per i fabbricati della categoria C/1. 

(formula di calcolo: aliquota 5,5 per mille, Cat.A/3)
R.C. + 5% X 100 = Valore
Valore X 5,5 : 1000 = Imposta da versare

(formula di calcolo: aliquota 5,5 per mille, Cat.D)
R.C.+ 5% X 50 = Valore
Valore X 5,5 : 1000 = Imposta da versare

(formula di calcolo: aliquota 5,5 per mille, Cat.C/1)
R.C. +5% X 34 = Valore
Valore X 5,5 : 1000 = Imposta da versare.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.

(formula di calcolo: aliquota 5,5 per mille)
R.D. + 25% X 75 = Valore
Valore X 5,5 : 1000 = Imposta da versare.  

Il Comune di Troia è "parzialmente montano", per cui alcuni fogli di mappa godono dell'esenzione dall'ICI:

  • Terreni esenti totalmente
    Fogli di mappa: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 48.
  • Terreni esenti parzialmente
    Foglio di mappa N. 2: p.lle 6, 8, 12, 17, 18, 26, 29, 31, dalla 38 alla 71, dalla 77 alla 98, dalla 100 alla 109, dalla 121 alla 125, 127, dalla 129 alla 150, dalla 157 alla 161, dalla 173 alla 192, dalla 195 alla 199;
    Foglio di mappa N. 39:
    p.lle dalla 1 alla 13, dalla 15 alla 29, dalla 31 alla 41, dalla 48 alla 55, dalla 58 alla 63, dalla 67 alla 84, dalla 91 alla 94, dalla 99 alla 107, dalla 109 alla 124, dalla 131 alla 134.

 

Calcolo dell'imposta (Accedi al servizio on-line)

L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata dal Comune.

L'ICI si paga proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è posseduto l’immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni.

 

Le aliquote

Le aliquote e le detrazioni sono deliberate ogni anno dal Comune.

 

Immobili adibiti ad abitazione principale

Per l'unità immobiliare utilizzata come dimora abituale (residenza anagrafica) del contribuente  è riconosciuta una detrazione sull'imposta, da rapportare ai mesi per i quali esiste tale destinazione.
Nel caso di più contribuenti che abitano nell'immobile, la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra loro (a prescindere dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento), oltre che rapportata ai mesi di destinazione.

 

Le pertinenze dell'abitazione principale

Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale.

Nel caso in cui la detrazione per l'abitazione principale è maggiore dell’ICI dovuta, la parte residua deve essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze.

 

Quando e come si paga

L'ICI deve essere versata in due rate:
a.   la prima, da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l’anno e si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente;
b.   la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 dicembre, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.

E' possibile anche pagare l'ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune, è sufficiente un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta.
Se si posseggono immobili situati in Comuni diversi, si devono effettuare versamenti distinti per ogni Comune.
Dal 2007 la riscossione dell'I.C.I. è effettuata direttamente dal Comune di Troia - Ufficio delle Entrate Comunali - Sportello - (orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì)
Il Comune ha predisposto alcuni canali di pagamento innovativi che consentono al contribuente di scegliere il luogo di pagamento più comodo:
1. Direttamente allo sportello comunale (sito al I° piano del Municipio) con pagamento in contanti, a mezzo bancomat e/o carta di credito;
2. Presso gli uffici postali di tutta Italia utilizzando il bollettino di c.c. postale pre-stampato o quello inviato ai contribuenti non residenti direttamente dal Comune;
3. Presso la Tesoreria comunale, indicando la precisa causale (tale modalità comporta un addebito di € 1,81 a titolo di imposta di bollo);
Per ogni informazione inerente il pagamento, ci si può rivolgere all'Ufficio delle Entrate Comunali al numero telefonico 0881/978404 - fax 0881 978405, a disposizione del contribuente dalle ore 8.30 alle 13.30 dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 16.30 alle ore 18.30 Martedì e Giovedì.
Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 ed avranno la possibilità di poter compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

I ritardatari possono pagare l'ICI entro 30 giorni dalla scadenza, con l’applicazione della sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 3% annuo, calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.
La maggiorazione è del 30% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 3% annuo, se il versamento viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza. In tal caso, è possibile aderire all'istituto del ravvedimento operoso, regolarizzando il versamento dell’imposta dovuta entro la data di presentazione della denuncia di variazione ICI. In questo caso, occorre presentare apposita dichiarazione (link), pagando la sanzione del 6% dell’imposta stessa, oltre agli interessi legali del 3% annuo, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo.

L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24 e avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".

Esempio:

Se il contribuente paga con un ritardo di 22 giorni e l'ICI è pari ad € 120,00, il calcolo da è il seguente:

-€ 120,00 a titolo di imposta;
-€ 4,50 a titolo di sanzione ( € 120,00 x 3,75%);
-€ 0,21 a titolo di interessi legali dovuti per 22 giorni di ritardo ((€ 120 x 3% x 22)/365)

 

Soggetti non residenti nel territorio dello Stato

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono pagare l’ICI in unica soluzione, dal 1° al 16 dicembre, con l’aggiunta degli interessi del 3%.

Si ricorda che per i cittadini italiani residenti all’estero si considera direttamente adibito ad abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato.

 

Delibera ICI
Istruzioni ICI 2008
Decreto 23.04.2008
Modello ICI 2008
Bollettino ICI 2008

Modulistica


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