Competenze
- Tenuta e aggiornamento dello schedario elettorale;
- Revisioni semestrali delle liste elettorali nei mesi di giugno e dicembre;
- Revisioni dinamiche delle liste elettorali di gennaio e luglio;
- Organizzazione e disbrigo di tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento di consultazioni elettorali: (propaganda diretta ed indiretta, revisioni dinamiche straordinarie delle liste, compilazione di tutte le statistiche elettorali che vengono richieste, nomine scrutatori, compilazione verbali, consegna materiale elettorale e circolari prefettizie al presidente di seggio);
- Raccolta firme in occasione di referendum popolari;
- Rilascio e aggiornamento delle tessere elettorali;
- Aggiornamento e tenuta dell'albo degli scrutatori;
- Ricezione domande di iscrizione e cancellazione albo dei presidenti di seggio;
- Ricezione domande di iscrizione e cancellazione albo giudici popolari (anni dispari).
Tipo di organizzazione
Persone che compongono la struttura
Sede principale
Contatti
Ulteriori Informazioni
L'Ufficio Elettorale provvede alla conservazione e alla revisione delle liste elettorali al fine di garantire a tutti i cittadini italiani maggiorenni residenti nel Comune l'esercizio del diritto di voto. A titolo esemplificativo:
1) tenuta e aggiornamento dello schedario elettorale;
2) revisioni semestrali delle liste elettorali nei mesi di giugno e dicembre;
3) revisioni dinamiche delle liste elettorali di gennaio e luglio;
4) organizzazione e disbrigo di tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento di consultazioni elettorali: (propaganda diretta ed indiretta, revisioni dinamiche straordinarie delle liste, compilazione di tutte le statistiche elettorali che vengono richieste, nomine scrutatori, compilazione verbali, consegna materiale elettorale e circolari prefettizie al presidente di seggio);
5) raccolta firme in occasione di referendum popolari;
6) rilascio e aggiornamento delle tessere elettorali;
7) aggiornamento e tenuta dell'albo degli scrutatori;
8) ricezione domande di iscrizione e cancellazione albo dei presidenti di seggio;
9) ricezione domande di iscrizione e cancellazione albo giudici popolari (anni dispari)
Liste elettorali
Le liste elettorali sono pubbliche e possono essere visionate in qualsiasi momento dell'anno, previo richiesta in carta semplice indirizzata al Sindaco.
Ad esclusivo uso elettorale è possibile ottenere una copia su supporto informatico o cartaceo.
Dove rivolgersi: Ufficio Elettorale.
Costo: € 50,00 (supporto informatico) € 75,00 (supporto cartaceo)
Tessera elettorale
- A cosa serve: è il documento che permette, unitamente a un valido documento di identità, l'esercizio del diritto di voto. Contiene, oltre ai dati anagrafici dell'elettore, l'indicazione della sezione elettorale di appartenenza, della sede di votazione dove recarsi per esercitare il diritto di voto e l'indicazione dei collegi elettorali di appartenenza. La tessera elettorale reca inoltre diciotto spazi destinati all'apposizione del timbro da parte del Presidente del seggio elettorale all'atto della votazione.
E' un documento permanente e dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasioni di ogni elezione o referendum. - Quando serve: all'atto dell'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale di appartenenza, presentandosi al Presidente dell'Ufficio di sezione muniti di un valido documento di identità, la tessera elettorale è inoltre indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio in occasione delle votazioni.
- Chi la rilascia: viene consegnata al domicilio dell'elettore o, in caso di mancato recapito, può essere ritirata presso l'Ufficio Elettorale. Nella settimana precedente alla data delle elezioni e fino alla chiusura della votazione l'Ufficio Elettorale osserverà un orario continuato, anche nei giorni festivi, dalle ore 9:00 alle ore 20:00.
In caso di smarrimento della tessera l'elettore dovrà richiederne un duplicato presso l'Ufficio Elettorale, previa compilazione di una dichiarazione di smarrimento. - Durata e aggiornamento dei dati: la tessera è valida fino all'esaurimento dei diciotto spazi destinati all'apposizione del timbro da parte del Presidente del seggio elettorale. In caso di trasferimento di residenza in altro Comune la tessera dovrà essere consegnata al Comune di nuova residenza, ricevendone in cambio una nuova.
In caso di variazione dei dati riportati i relativi aggiornamenti saranno inviati per posta su etichetta adesiva direttamente al domicilio dell'elettore. - Costo: Gratuito.
- Normativa di riferimento: D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 recante "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120".
Certificato di godimento dei diritti politici
- Cosa è: è il certificato che attesta la capacità elettorale del richiedente, cioè la sua qualità di elettore. Tale capacità è attribuita a tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e che non si trovino nelle seguenti condizioni:
a) essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata;
b) avere subìto l'interdizione dai pubblici uffici. - Quando è sostituibile con l'autocertificazione: Sempre.
- Chi lo rilascia: l'Ufficio Elettorale.
- Quando lo rilascia: il rilascio è immediato.
- Costo: € 0,26 se in carta libera oppure € 15,14 se in bollo.
- Riferimenti legislativi: art. 48 della Costituzione; T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali".
Certificato di iscrizione alle liste elettorali
- Cosa è: è il certificato che attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza. Per i cittadini italiani residenti nel territorio comunale l'iscrizione nelle liste elettorali avviene d'ufficio in presenza dei requisiti necessari per il godimento dei diritti politici (compimento della maggiore età, mancanza di cause ostative quali la sottoposizione a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata, interdizione dai pubblici uffici). Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea l'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte per le elezioni europee o per elezioni comunali avviene sempre su richiesta.
- Quando serve: è necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni. In questa ipotesi i promotori della raccolta (candidati, gruppi politici, ecc.) debbono presentare le liste dei sottoscrittori all'Ufficio Elettorale e hanno diritto di ottenere i relativi certificati di iscrizione alle liste elettorali, anche in forma collettiva, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta (48 in caso di referendum popolare).
- Quando è sostutibile con l'autocertificazione: il certificato di iscrizione alle liste elettorali non è mai sostituibile con l'Autocertificazione.
- Chi lo rilascia: l'Ufficio Elettorale.
- Quando si rilascia: il rilascio è immediato; in occasione dei periodi di presentazione delle candidature l'Ufficio potrà rimanere aperto anche in orario continuato e durante i giorni festivi.
- Costo: è gratuito se richiesto per la presentazione di candidature, di proposte di referendum o iniziativa legislativa popolare. Costa invece € 0,26 se in carta libera oppure € 15,14 se in carta libera oppure € 15,14 se in bollo, nell'ipotesi di richiesta per usi diversi.
- Riferimenti legislativi: T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali"; legge 25 mag¬gio 1970, n. 147 recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo"; T.U. 30 marzo 1957, n. 361 recante "norme per la elezione della Camera dei Deputati"; legge 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".
Iscrizione alle liste elettorali dei cittadini dell'Unione Europea
- Cosa è: i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, residenti nel territorio comunale, possono esercitare in Italia il diritto di voto per l'elezione del Parlamento Europeo e per le elezioni comunali. A tal fine debbono presentare al Sindaco una domanda di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte; è possibile chiedere l'iscrizione anche ad una sola lista elettorale aggiunta, cioè chiedere di esercitare il diritto di voto alle sole elezioni europee oppure alle sole elezioni comunali.
- A cosa serve: l'iscrizione alla lista elettorale aggiunta per le elezioni europee consente di esercitare il diritto di voto per i rappresentanti dell'Italia all'elezione del Parlamento Europeo (in alternativa è possibile chiedere al proprio Consolato di votare per i rappresentanti dello Stato di appartenenza); l'iscrizione alla lista aggiunta per le elezioni comunali consente di esercitare il diritto di voto per il Sindaco di Troia e per i membri del Consiglio Comunale.
- Requisiti di iscrizione: occorre essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea e godere dei diritti politici sia con riferimento all'ordinamento del paese d'origine che di quello italiano (certificato di godimento dei diritti politici).
- Dove rivolgersi: presso l'Ufficio Elettorale del Comune, allegando fotocopia del documento di identità.
- Quanto dura: fino a richiesta di cancellazione da parte dell'interessato oppure cancellazione d'ufficio per trasferimento della residenza in altro luogo, per perdita della capacità elettorale o per decesso.
- Costo: l'iscrizione è gratuita.
- Riferimenti legislativi: art. 48 della Costituzione; T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali"; D.L. 24 giugno 1994, n. 408 recante "Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento Europeo"; D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 recante "Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza".
Scrutatori
Gli scrutatori sono i componenti del seggio elettorale e collaboratori del Presidente di Seggio. Il seggio elettorale viene istituito in ogni sezione elettorale in occasione delle elezioni. Tutti i cittadini maggiorenni, in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo, possono fare richiesta di iscrizione all'albo degli scrutatori dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno. L'iscrizione non va rinnovata ogni anno ed è valida fino a rinuncia dell'interessato. Gli scrutatori sono nominati in occasione di ogni consultazione elettorale. Dal mese di gennaio 2006 è istituita la Commissione Elettorale che ha, tra gli altri, anche il compito di nominare gli scrutatori tra le persone che sono iscritte all'albo.
Iscrizione all'albo unico degli scrutatori
- Cosa è: è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, costituito dai nominativi degli elettori che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
- A cosa serve: l'iscrizione all'albo unico è condizione necessaria per essere nominati scrutatori presso un seggio elettorale, dalla Commissione Elettorale comunale, in occasione delle consultazioni popolari.
- Requisiti di iscrizione: occorre essere cittadini italiani, elettori del Comune di Troia e aver assolto agli obblighi scolastici.
Sono comunque esclusi dalle funzioni di scrutatore:- I dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- Gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- I segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
- Quando presentare la domanda: dalla data di affissione del manifesto di apertura delle iscrizioni (dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno).
- Dove rivolgersi: presso l'Ufficio Elettorale del Comune, allegando fotocopia del documento di identità e fotocopia del titolo di studio non autenticato.
- Quanto dura: fino a quando l'interessato non chieda di essere cancellato per gravi e comprovati motivi oppure sia cancellato d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti o per aver riportato una condanna per reati in materia elettorale; la domanda di cancellazione dall'albo deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno, con le stesse modalità della domanda di iscrizione.
- Costo: l'iscrizione è gratuita.
- Riferimenti legislativi: legge 30 aprile 1999, n. 120 recante "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale"; legge 8 marzo 1989, n. 95 recante "Norme per l'istituzione dell'albo e per la nomina della persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale"; T.U. 30 marzo 1957, n. 361 recante "norme per la elezione della Camera dei Deputati".
Presidenti di seggio
Il presidente di seggio è il diretto responsabile del seggio elettorale e coordina tutte le operazioni elettorali. Tutti i cittadini maggiorenni, in possesso del diploma di scuola media superiore, possono fare richiesta di iscrizione all'albo dei presidenti di seggio. La richiesta si effettua dal 1° al 31 ottobre di ogni anno compilando un modulo presso l'Ufficio Elettorale. L'iscrizione non va rinnovata ogni anno ed è valida fino a rinuncia dell'interessato. I presidenti di seggio sono nominati dal presidente della Corte di Appello tra coloro che sono iscritti nell'albo, 30 giorni prima di ciascuna elezione.
Iscrizione all'albo dei presidenti di seggio
- Cosa è: è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, tenuto ed aggiornato a cura del Presidente della Corte di Appello di Bari e costituito, oltre che da particolari categorie di soggetti (magistrati, avvocati dello Stato, ecc.), anche dai nominativi degli elettori che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
- A cosa serve: l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di presidenti presso un seggio elettorale in occasione delle consultazioni popolari.
- Requisiti di iscrizione: occorre essere cittadini italiani, elettori ed essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Sono comunque esclusi dalle funzioni di presidente- I dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- Gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- I segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
- Quando presentare la domanda: dalla data di affissione del manifesto di apertura delle iscrizioni (dal 1° ottobre al 30 ottobre di ogni anno).
- Dove rivolgersi: presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Troia, allegando fotocopia del documento di identità e fotocopia del titolo di studio non autenticato.
- Quanto dura: fino a quando l'interessato non chieda di essere cancellato oppure sia cancellato d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti o per aver riportato una condanna per reati in materia elettorale.
- Costo: l'iscrizione è gratuita.
- Riferimenti legislativi: legge 21 marzo 1990, n. 53 recante "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale"; T.U. 30 mar¬zo 1957, n. 361 recante "norme per la elezione della Camera dei Deputati".
Giudici popolari
I giudici popolari sono i cittadini che vengono nominati nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello per comporre le giurie popolari. Possono far parte dell'albo dei giudici popolari i cittadini italiani di età compresa tra i 30 e i 65 anni che siano in possesso dei diritti civili e politici. Per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise bisogna essere in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore, per quello dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello è necessario il diploma di scuola media superiore. Alcune professioni non sono compatibili con l'incarico (es. appartenenti alle forze armate). La richiesta di iscrizione viene effettuata entro il 31 luglio di ogni anno dispari, compilando appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Elettorale del Comune. I nominativi vengono poi trasmessi in Tribunale che procede alla formazione degli elenchi.
Iscrizioni all'albo dei giudici popolari
- Cosa è: è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado, costituito dai nominativi dei cittadini che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
- A cosa serve: l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.
- Requisiti di iscrizione: occorre essere cittadini italiani di buona condotta morale, godere dei diritti civili e politici, avere un'età compresa tra trenta e sessantacinque anni ed essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) oppure del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise di Appello (secondo grado).
Sono comunque esclusi dall'ufficio di giudice popolare:- I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- Gli appartenenti a Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione
- Quando presentare la domanda: dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari.
- Dove rivplgersi: presso l'Ufficio Elettorale, allegando fotocopia del documento di identità e fotocopia del titolo di studio non autenticato.
- Quanto dura: l'iscrizione permane fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.
- Costo: l'iscrizione è gratuita.
- Riferimenti legislativi: legge 10 aprile 1951, n. 287 recante "Riordinamento dei giudizi di assise".
Diritto di voto per gli elettori affetti da gravi infermità
- Il voto domiciliare: Con l'approvazione del D.L. n. 1/2006 (convertito con legge n. 22/2006) il legislatore ha introdotto il principio del "voto domiciliare", cioè l'esercizio del diritto di voto presso il domicilio dell'elettore.
La procedura è riservata agli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.- Cosa occorre: tali elettori debbono inviare il 15° giorno antecedente la data della votazione all'Ufficio Elettorale del Comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.
- Il voto assistito: Con la legge n. 17/2003 sono state introdotte importanti semplificazioni per gli elettori portatori di handicap che hanno diritto al voto assistito, cioè coloro che - per ragioni di grave infermità - hanno diritto di essere accompagnati all'interno della cabina elettorale da un altro elettore, al fine di poter validamente esprimere il proprio voto.
Per agevolare l'accesso al voto assistito il legislatore ha introdotto la possibilità, per l'elettore affetto da grave infermità, di richiedere al Comune di iscrizione elettorale l'apposizione di un timbro sulla tessera elettorale personale che attesti il diritto permanente all'esercizio del voto assistito, evitando così la necessità di richiedere le certificazioni mediche in occasione di ogni tornata elettorale.
Il timbro riporta una dicitura codificata che non viola il diritto alla tutela dei dati personali dell'elettore, e viene apposto dall'Ufficio Elettorale del Comune su domanda corredata dalla documentazione sanitaria rilasciata dall'A.S.L. attestante esplicitamente che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Le certificazioni mediche richieste a tale scopo alle competenti sedi dell'Azienda Sanitaria Locale, dovranno essere rilasciate immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.
Nel caso in cui la richiesta dell'annotazione permanente venga presentata da elettore non vedente è sufficiente l'esibizione del libretto nominativo di pensione rilasciato dall'I.N.P.S. (in precedenza dal Ministero dell'Interno) nel quale sia indicata la categoria "Ciechi Civili" e uno dei relativi codici attestanti la cecità assoluta (06, 07, 10, 11, 15, 18, 19).
Si precisa infine che, in base al D.P.R. 445/2000, l'istanza per ottenere l'apposizione del timbro permanente sulla tessera elettorale personale potrà essere presentata anche da persona diversa dall'interessato purchè in possesso di delega su carta semplice, fotocopia del documento di identità dell'interessato e, ovviamente, della tessera elettorale dell'interessato in originale.
Leva
Con l'approvazione della legge 226/04 e del successivo D.M. del 20.09.04, la Leva obbligatoria è stata sospesa. Gli uffici Leva dei Comuni devono continuare a svolgere solo le funzioni relative a:
• Adempimenti relativi alla formazione e tenuta liste di leva annuali;
• Preparazione ed affissione dei manifesti per l'iscrizione nelle liste di leva;
• Aggiornamento ruoli matricolari immigrati e emigrati;
• Attività connesse all'esatta individuazione degli iscritti (contatti con altri Comuni, con i Consolati, etc);
• Anagrafe militare.
Certificato di iscrizione nella lista di leva
- Cosa è: è il certificato che riporta i dati anagrafici del soggetto iscritto nella lista di leva, i dati inerenti la classe di appartenenza e il relativo numero di lista;
- A cosa serve: a comprovare l'avvenuta iscrizione nella lista di leva del Comune;
- Come si fa per ottenerlo: si richiede presso l'ufficio Leva del Comune;
- Quando è sostituibile con l'autocertificazione: il certificato di iscrizione nella lista di leva non è mai sostituibile con l'autocertificazione;
- Quando si rilascia: il rilascio è immediato;
- Costo: € 0,26 se in carta libera oppure € 15,14 se in bollo;
- Riferimenti legislativi: R.D. 6/06/1940; R.D. 3/04/1942; D.P.R. 237/1964 L. 191/1975; D.L. 30/12/1997 n. 504; D.P.R. 20/10/1998 n. 403; D.L. 16/09/1999 n. 324; R.D. 24/02/1938; L. 12/11/1999 n. 424.
Indirizzo distretto militare di Bari
Piazza Luigi Di Savoia - Caserma Picca, 70121 BARI - tel. 080/5247345
Ultimo aggiornamento: 4 aprile 2024, 15:05